Il Decreto Legge n.19 del 02/03/2024, riportante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR” all’art. 29 riporta modifiche al Testo Unico sulla sicurezza.
La modifica centrale è quella dell’introduzione della c.d. patente a punti (o come è stata definita dal Governo, a crediti).
Il decreto sostituisce integralmente il testo dell’articolo 27 che demandava a Decreti Ministeriali l’istituzione del sistema di qualificazione delle imprese anche con lo strumento della patente a punti.
I PUNTI SALIENTI
Il possesso della patente sarà obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2024. Questa sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs 81/08;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consentirà di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
È prevista la decurtazione di punti correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.
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