È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n° 24.
Il testo contiene novità sul Green Pass & Rafforzato, sull’obbligo vaccinale, mascherine e quarantena.
Ecco, nel dettaglio, cosa prevede e cosa cambia dal primo aprile.
Green Pass & Lavoro
La prima novità introdotta riguarda i controlli sul posto di lavoro.
Dal 1 al 30 aprile sarà sufficiente per recarsi sul luogo di lavoro possedere il solo green pass base, anche per i lavoratori Over 50, nonostante permanga per loro l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno.
Super Green Pass & Green Pass Base
Il Green Pass Rafforzato, che viene rilasciato solo in caso di guarigione o di vaccinazione, servirà per accedere, sino al 30 aprile, a piscine, palestre, centri benessere, per svolgere attività sportive, per partecipare a convegni e congressi, per frequentare centri ricreativi.
Sarà poi richiesto anche per le feste in occasione di cerimonie civili o religiose, per le sale da gioco, per le discoteche e per tutti gli eventi sportivi al chiuso.
Per visitare Rsa e ospedali sarà invece necessario il Green Pass Rafforzato fino al 31 dicembre di quest’anno.
Per tutte le attività all’aperto, salvo alcune eccezioni, il Green Pass base non servirà più. Si potrà così mangiare ai tavolini esterni di un ristorante o bere un caffè fuori da un bar senza alcun certificato.
Il Green Pass base (che si ottiene con vaccino, guarigione o tampone) però non sparirà.
Servirà infatti sino alla fine del mese di aprile per accedere a servizi come le mense, per consumare all’interno di bar e ristoranti al chiuso, per partecipare a concorsi pubblici e per assistere a eventi sportivi all’aperto.
Il Green Pass base dovrà essere esibito anche quando si sale a bordo di mezzi di trasporto che fanno tratte interregionali, come aerei, treni a lunga percorrenza, autobus, pullman e navi che si spostano da una regione all’altra.
Non sarà più invece necessaria alcuna certificazione già dal 1° aprile per accedere ad alberghi, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se al chiuso se riservati ai clienti ivi alloggiati, e salire su mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
Decade infine l’obbligo di possedere il green pass base per accedere ai servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
Mascherine
Le mascherine rimangono obbligatorie in tutti i locali al chiuso fino al 30 aprile.
Per luoghi di lavoro e uffici sarà sufficiente quella chirurgica, mentre continua ad essere richiesta quella FFP2 per accedere a tutti i mezzi di trasporto, sia locali che nazionali, e per assistere gli spettacoli che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
Quarantena ed isolamento
Niente più quarantena preventiva in caso di contatto stretto con un soggetto positivo anche per i non vaccinati.
Con il nuovo decreto, a partire dal primo aprile, cade la differenza tra chi ha una, due, tre dosi e chi non ne ha nessuna.
Nel caso in cui si venga in contatto stretto con un contagiato si applica soltanto il regime dell’autosorveglianza che consiste nell’obbligo di indossare una mascherina Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo incontro con il positivo al Covid19 e di sottoporsi a un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche dopo altri cinque giorni.
Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
L’obbligo vaccinale permane e viene esteso sino alla fine dell’anno per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa di qualsiasi titolo presso strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e per tutti i lavoratori che svolgono a qualsiasi titolo, ma con contratto diretto, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (ossia le strutture che necessitano di autorizzazione all’esercizio per attività sanitaria e sociosanitaria).
Viene infine chiarito che la guarigione da Covid19, esclusivamente per i “lavoratori sanitari”, non assolve all’obbligo Vaccinale.
In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale dispone una cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita.
Passato questo termine avranno quindi l’obbligo di effettuare la dose di richiamo.