Ci sono alcuni cambiamenti sul contenuto delle Schede di Sicurezza di sostanze e miscele chimiche.
Il Regolamento 2020/878 è entrato in vigore il 16 luglio 2020 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui, conformemente a quanto previsto all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del CLP, l’UFI deve essere incluso nelle SDS, le SDS conformi al regolamento (UE) 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti).
Il regolamento introduce le seguenti novità:
– le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
– si tiene conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
– si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella SDS;
– si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
– si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
– vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).
Per ogni chiarimento potete contattare il nostro esperto, il dott. Guido Minale Chimico, all’indirizzo minale@salconsulting.it.